Art. 1.

      1. I beni immobili del complesso di San Domenico, posti nell'ambito del centro storico di San Gimignano e vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio statale al demanio comunale al fine di consentire l'attuazione di un progetto di recupero e di riuso funzionale alla salvaguardia dei caratteri storici, artistici ed architettonici della città di San Gimignano, considerata patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.